La Cassazione del 24.3.2016 n. 5896 ha stabilito che in caso di esecuzione minacciata in forza di decreto ingiuntivo (ingiunzione di pagamento) provvisoriamente ordinanza di convalida (emessa qualora il ricorrente, parte attrice, non si presenti alla prima udienza di comparizione senza addurre alcun legittimo impedimento); Artt. dall'interessato, tra i motivi del ricorso, in quanto nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli art. Quindi se non si paga la sanzione sarà emessa un’ordinanza ingiunzione il cui importo potrebbe essere maggiore. Copyright © 2015 ACI. Dopo la precisazione delle conclusioni e della discussione, vista la documentazione agli atti, la causa era decisa con lettura a fine udienza del dispositivo della sentenza, e con riserva di motivazione. Orbene, dalla lettura sistematica dei due commi sopra riportati, non si evidenzia alcun vizio di forma del verbale impugnato, che nulla può precisare in riferimento al "piano urbano del traffico adottato dal Comune di T.". Scritto da La Redazione on 22 Gennaio 2013. al pagamento delle spese e competenze di giudizio, anche risarcitorie.". 18) e quella in cui risulti adottata a seguito del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento delle sanzioni (art. Giuseppe S. che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di opposizione opponente. motivata "per relationem", mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purchè conoscibili dall'interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice.(Cass. [Giudice di Pace di Caserta, Dott. avverso l’ordinanza – ingiunzione n. _____ del _____ emessa dal Sig. L'inoppugnabilità e l'evidenza delle censure mosse ai provvedimenti impugnati rendevano, inoltre, giustificata la concessione della chiesta sospensione. 28.12.2007, n 27180).Il vero tema invece su cui deve concettualmente imperniarsi la presente decisione è quello attinente alla natura dell’oggetto del giudizio di opposizione; e ciò in quanto ove si ritenesse che il rapporto sanzionatorio costituisca la materia del contendere in tema di opposizione, non potrebbe essere revocato in dubbio che i vizi attinenti all’atto impugnato sarebbero irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice dell’opposizione l’intero rapporto conseguito alla contestazione della violazione, cosa questa che consentirebbe di (ri)proporre al giudice tutte le deduzioni difensive, comprese quelle (in ipotesi) non esaminate in sede amministrativa.La principale obiezione sviluppata in relazione a tale argomentazione consiste nella constatazione secondo cui il ricorso amministrativo è stato introdotto per deflazionare il ricorso al giudice, con la conseguenza secondo cui se si nega rilevanza in sede giurisdizionale al vizio di motivazione e agli altri eventuali vizi dell’atto amministrativo, rispetto alle doglianze svolte in quella sede ed al rispetto dell’iter procedurale ivi previsto, nel giudizio di opposizione, tale intento risulterebbe irrimediabilmente frustrato, sia per il conseguente, ipotizzabile, atteggiamento della P. A. al riguardo, che per quello del trasgressore che, non soddisfatto della reiezione, in ipotesi non adeguatamente motivata, del proprio ricorso, potrebbe decidere per l’immediata proposizione del giudizio di opposizione.A tale eventualità sarebbe peraltro agevole rispondere che il riconoscimento in sede giudiziaria del vizio di una ordinanza ingiunzione che non abbia compiutamente motivato rispetto a tutte le deduzioni difensive svolte in sede amministrative, potrebbe indurre il trasgressore a tentare sempre la via giudiziaria facendo valere l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione per vizio di motivazione (preteso o reale che sia), provando a richiedere una motivazione più dettagliata e ciò, a prescindere dall’esito finale della fase giurisdizionale, provocherebbe di per sé un sensibile aumento del contenzioso con il risultato che un meccanismo alternativo e deflattivo, quale il facoltativo ricorso amministrativo potrebbe in concreto fornire una occasione per l’allungamento dei tempi processuali.A tale riguardo, non è inopportuno ricordare in questa sede e con riferimento al profilo in esame, il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. Come fare ricorso. civ., Sez. Ordinanza prefettizia, come opporsi. I, 13/01/2005, n.519). Di conseguenza, nessun obbligo ha il Comune di Taranto nella zona "A" di riservare aree a parcheggio gratuito o libero. Speciale Fermo Amministrativo ed ipoteche, Elenco Uffici Giudiziari Competenti per Territorio. A chi dare il proprio pc e il telefono in caso di emergenza? La Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. dell'ordinanza–ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). Orbene, nel caso in esame veniva notificata alla Società Delta ordinanza-ingiunzione dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro che alludeva in modo del tutto generico ad una violazione dell’art. la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Reggio Calabria. Il contenuto di tale provvedimento consisterà nell’intimazione di pagare, entro 30 giorni, una somma pari ad almeno il doppio della sanzione minima edittale prevista dalla norma del codice della strada che è stata violata. 29 comma 1 del D.L. Prefetto della Provincia di _____ per i seguenti motivi: CHIEDO Sulla base delle motivazioni suesposte l’annullamento del provvedimento sopradescritto. 1 c. 1 del D.lgs n. 8/16 senza indicarne le modalità, le tempistiche e la condotta attraverso cui si sarebbe realizzato l’illecito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO(omissis) proponeva ricorso al Prefetto avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della strada consistente nel superamento della velocità massima consentita ne tratto di strada ove l’infrazione era stata rilevata.Il Prefetto, con ordinanza - ingiunzione del 2.12.2004, rigettava il ricorso ed applicava la sanzione; l’ingiunta proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria che, con sentenza depositata il 25.7.2005, la accoglieva, in ragione di un ritenuto difetto di motivazione del provvedimento prefettizio e regolava le spese.Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, il Prefetto di Reggio Calabria; l’intimata non ha svolto attività difensiva.La seconda Sezione civile di questa Corte, ravvisata l’esistenza di un contrasto relativamente alla rilevanza del vizio di motivazione nell’ordinanza ingiunzione, ha rimesso motivatamente gli atti al primo Presidente, che ha fissato la trattazione della , presente controversia di fronte a queste Sezioni unite.MOTIVI DELLA DECISIONENell’ordinanza con cui ha rimesso gli atti al primo Presidente, la seconda Sezione ha sostanzialmente posto la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice, l’ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l’Autorità amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell’interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo.Si è rilevato al riguardo un contrasto tra la tesi secondo cui l’ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell’infrazione e alla infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo (cfr. 285/92 presentato in data 11-09-06 e della documentazione ex art. Nel caso ti sia stata contestata una multa per non avere indossato o portato con sè la mascherina è possibile fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. nn 911 del 1996; 4588 del 2001; 5891 del 2004) basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l’atto, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l’esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione; conseguentemente, l’omessa, esplicita valutazione da parte dell’autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l’incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. dichiarare inefficace e/o annullare la suddetta ordinanza-ingiunzione e conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, per i seguenti motivi (elencare gli errori formali e vizi sostanziali che invalidano il verbale di accertamento scegliendo tra quelli già elencati o aggiungendone di altri): Anche priva di fondamento è l'eccezione sulla " mancata omologazione del parcometro", poiché l'ubicazione del parcometro sul marciapiedi, seppure non adeguatamente segnalato agli utenti con bandierine alte da terra almeno mt. Il ricorso deve essere presentato personalmente dall ’intestatario dell ’infrazione (se si tratta di società, dal suo legale rappresentante) oppure da un avvocato munito di regolare mandato. 15.1.1999, n 391; 13.1.2005, n 519) ed altra opinione (Cass. 6. VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE: QUESTIONI DI COMPETENZA. VI civile, Ordinanza n. 21146 del 7 agosto 2019 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Prefetto di Massa, con ordinanza-ingiunzione n. 21463 del 23 novembre 2011, a seguito del ricorso in via amministrativa ai sensi dell’art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in Civ. n. 276/2003 modificato dall’art. La causa era istruita con produzione della copia del verbale n. W51.... elevato dal Comando di P.M. di T., nonché dell'ordinanza-ingiunzione prot.n. Ipotesi di carenza di motivazione di VALERIO TALLINI 1 1. 203 D.lgs. Né nel caso di specie rileva la mancanza di zone adibite a parcheggio senza il pagamento di un tagliando-ticket, poiché la zona di tutto il Borgo di T., è destinata dal vigente piano regolatore a zona esistente, quali aree da ricomprendere nella definizione di zona A ai sensi del dm 2.4.68, n. 144. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 22 e 23 Legge 24/11/81 n.689; art. Ordinanza prefettizia per multa: facsimile ricorso Come opporsi al Giudice di Pace dopo che in primo grado è arrivato il del Prefetto. 203 e 204 C.d.S. civ. nn 206 del 2008; 2376 del 2007, con molte altre di senso analogo) univoca nell’affermare il contemperamento delle esigenze di attuazione dell’ottica dell’abuso del processo e dei principi costituzionalizzati del giusto processo.Del resto, in una prospettazione del genere suesposto, va evidenziato ancora che le deduzioni proposte in sede amministrativa, riproposte di fronte al giudice, non perdono rilievo, ma assumono valenza sotto il diverso profilo de difetto di motivazione su profili decisivi della sentenza che decide il giudizio di opposizione e possono, talvolta, assumere decisiva incidenza qualora abbiano posto fondate questioni di diritto.Al fine di esplicitare i presupposti su cui si fonda il sistema dell’irrogazioni delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della strada, occorre precisare che l’Amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione del credito e, quindi, il giudizio, pur formalmente strutturato come opposizione ad un atto, ha sostanzialmente ad oggetto il rapporto giuridico di obbligazione sottostante.Invero è pacifico in giurisprudenza e dottrina che il giudizio è solo introdotto dall’atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sul l’accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all’entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa.Corollario di tale specificazione, oggettivamente inattaccabile, è quello secondo cui l’atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell’iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale.Può essere a questo punto utilmente rilevato che non v’ha luogo a contrasto relativamente alla mancanza di elementi distintivi rispetto a profilo che ne occupa, tra l’ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione venga emessa all’esito del procedimento di irrogazione della sanzione (nei casi cioè in cui non è ammesso il pagamento in forma ridotta, L. n 689 del 1981, ex art. Postato in Risarcimento Danni, ACCESSO WEBMAIL | ACCESSO AMMINISTRATORE | PRIVACY | NORMATIVA COOKIE | REDAZIONE, Nella sentenza in oggetto, il Giudice di Pace di Taranto precisa : “. Corte di Cassazione S.U. Luca Presutti del Foro di Pescara . dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Anche la violazione di legge prospettata dall'opponente è priva di fondamento, poiché la sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 29.01.2005 ha precisato ben altro e cioè che " il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell'utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che questa Corte ha ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall'art. Domenico Barra, sentenza del 25.05.09] 23 depositata dalla parte opposta. Nella prassi è altresì frequente che l'ordinanza-ingiunzione non sia firmata né dal Prefetto né dal soggetto emittente delegato ma sia presente una menzione in … Opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Taranto, per l'infrazione del Codice della Strada, ... non esclude che possano farsi valere i vizi del procedimento di irrogazione della sanzione, sicché, nel caso di violazioni delle norme del codice della strada, qualora sia stato proposto ricorso "ex" art. ".il Giudice di Pace adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere: 1) ritenere e dichiarare la nullità c/o inefficacia e comunque l'infondatezza della ordinanza-ingiunzione prot.n. 204 C.d.S. 7 del CDS: " Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Il Prefetto, con ordinanza - ingiunzione del 2.12.2004, rigettava il ricorso ed applicava la sanzione; l’ingiunta proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria che, con sentenza depositata il 25.7.2005, la accoglieva, in ragione di un ritenuto difetto di motivazione del provvedimento prefettizio e regolava le spese. Il Prefetto, con ordinanza-ingiunzione del 2 dicembre 2004, rigettava il ricorso ed applicava la sanzione; l’ingiunta proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria che, con sentenza depositata il 25 luglio 2005, la accoglieva, in ragione di un ritenuto difetto l' ordinanza di ingiunzione di rigetto deve essere a ).Né v’ha contrasto sul dato secondo cui il giudizio è sul rapporto e non sull’atto amministrativo, né sulla conclusione secondo cui la cognizione del giudice è piena, seppure nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale : tanto consente di affermare che il contrasto nei suoi termini attuali risiede solo sul contenuto minimale della motivazione, che, come si è già rilevato, è inteso in senso diverso dai due filoni giurisprudenziali de quibus, escludendo quello maggioritario che il minimum non contenga le motivazioni rispetto alle argomentazioni difensive svolte nella fase amministrativa.Se, quindi, è pacifico nella giurisprudenza, ed anche in dottrina, che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l’esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell’atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull’atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell’atto.Se a tanto si aggiunge la constatazione secondo cui la tutela del presunto trasgressore, anche nel caso in cui l’ordinanza ingiunzione opposta non abbia espressamente motivato sulle deduzioni difensive svolte nella fase amministrativa è comunque piena, atteso che ognuna delle stesse deduzioni può essere proposta al giudice, deve concludersi nel senso che il difetto di motivazione in ordine alle predette deduzioni non sia funzionale all’oggetto dell’accertamento e, quindi del giudizio, anche in quanto il presunto trasgressore che impugni direttamente il verbale, nei casi in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta, e che non ha certo la possibilità di presentare scritti difensivi, non è per questo meno garantito.È stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all’omessa valutazione delle deduzioni difensive dell’incolpato da parte dell’autorità intimante, potendo, successivamente, l’eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. La Suprema Corte ha più volte ribadito (Cass. 30 aprile 1992, n. 285), l'intimato può far valere con l'opposizione la carenza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto espressiva del mancato esame da parte dell'amministrazione del caso controverso, con la conseguenza che, configurando l'obbligo di motivazione - entro questi limiti - una condizione di legittimità del provvedimento, la sua inesistenza giustifica l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo della violazione di legge."(Cass. Ordinanza ingiunzione – Ricorso al Prefetto per ritardo emissione ordinanza – Audizione non richiesta dal ricorrente – Audizione d’ufficio – Termini di sospensione – Applicabilità – Natura eccezionale della norma. Molto chiaro e con molti spunti interessanti su come tutelarsi." Prevede, infatti, il comma 8° dell'art. Ciò è confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza: "E' legittima l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa in relazione a violazioni del c. strad. SS.UU. tempi impiegati nelle singole fasi del procedimento irrogativo dell'ordinanza-ingiunzione, pena la nullità della stessa. 28 gennaio 2010, n. 1786. Infrazioni al Codice della Strada – Ricorso al Prefetto – Ordinanza ingiunzione di pagamento – Art. Ai sensi dell' art. n. 519/05) che "in caso di ricorso al Prefetto avverso una sanzione amministrativa ex art. Corte di Cassazione sez. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per come riportate nella vigente Variante al Piano Regolatore generale. Tali considerazioni trovano autorevole conforto nella unanime recentissima giurisprudenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione Sent. 204 bis del CDS, essendo stati già oggetto di esame da parte del Prefetto, sono da rigettare integralmente, poiché detto articolo non prevede tale esclusione. di Walter Gobbi 09/03/2020, 08:34 il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, nella causa iscritta al n° R. G. 2005/2005, avente ad oggetto: D. S. MARGHERITA, nata a Taranto ed ivi residente elettivamente domiciliata ivi presso e nello studio dell'avv. Sull’obbligo di motivazione ex art. Per esempio, se hai ricevuto una multa per eccesso di velocità oltre i 10 km/h, ma entro i 40 km/h, e hai de… Le motivazioni, non accolte, avanzate da ambedue le parti, comportano l'opportunità dell'accoglimento parziale dell'opposizione con riduzione al minimo edittale, pari ad euro 30,32, comprensivo di spese, della sanzione di cui al verbale W51... elevato dagli ausiliari del traffico del Comando di P.M. di T. Si ritiene di compensare per giusti motivi le spese di giudizio, rigettando la richiesta, anche risarcitoria, avanzata dalla parte opponente. " 1) accoglie per quanto di ragione l'opposizione depositata il 26.02.2007 dalla sig.ra D. S. Margherita, avversa il verbale di contestazione n. W51626 elevato in data 29.03.2006 dagli ausiliari del Comando di P.M. di T., nonché dell'ordinanza-ingiunzione prot.n. civ., Sez. 3366/AREA III-RIC/2006 del Prefetto di T.; 2) conferma per quanto di ragione gli atti impugnati; 3) determina in euro 30,32 la sanzione con le spese da versare da aprte dell'opponente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cancelleria della presente sentenza; 4) Compensa integralmente per giusti motivi le spese di giudizio. Se il Prefetto conferma la multa, ecco in che modo fare ricorso: si punta sui vizi di forma del 09.01.2007 nr. Il Prefetto di Torino ha infatti reso una normale ordinanza ingiunzione ex art. 205 c.s. n 5891 del 2004).Ricordate le già esposte ragioni che contrastano adeguatamente la tesi sostenuta dall’indirizzo giurisprudenziale più legato alla incidenza dei vizi motivazionali dell’ordinanza sull’esito della controversia, può concludersi nel senso che la natura stessa del giudizio impone una soluzione diversa.Deve pertanto, in applicazione dei suindicati concetti affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell’ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l’atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.Dall’applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell’ordinanza ingiunzione, con riferimento all’iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta.Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte appare consolidata, con oscillazioni ora di scarso rilievo, nel senso che la mancata audizione di chi ne abbia fatto richiesta comporti la nullità dell’ordinanza ingiunzione e quindi la sopravvenuta insussistenza della pretesa patrimoniale conseguente alla trascrizione.Se in un’ottica quale quella affermatasi in relazione alla funzionalità della osservanza delle regole, anche procedimentali, relative all’atto amministrativo, relativamente all’esito dell’opposizione, tale conclusione aveva una valenza quanto meno sul piano formale, basta riflettere al fatto che l’audizione è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato vuole far conoscere all’Autorità preposta all’adozione dell’ordinanza, per concludere che la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale.Ne consegue che anche tale vizio non può comportare l’annui lamento dell’ordinanza ingiunzione, attesa la più volte rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto.Il principio generale suesposto vale quindi a superare il preesistente contrasto, atteso che lo stesso sposta il profilo argomentativo sul piano della natura dell’oggetto del giudizio (sul rapporto e non sull’atto) e supera le ragioni su cui le diverse tesi si erano attestate.Il ricorso deve essere pertanto accolto, atteso che i due motivi in cui lo stesso è articolato attengono allo stesso profilo (irrilevanza della omessa od insufficiente motivazione in ordine alle deduzioni difensive svolte in sede amministrativa), sia pure sotto angolazioni diverse e possono essere quindi esaminati congiuntamente; tanto comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di pace di Reggio Calabria, che provvederà, applicato il principio di diritto di cui sopra, anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.P.Q.M.
Tabella Eer Pompa Di Calore Aria/acqua,
Monte San Savino,
1 Nella Smorfia Napoletana,
Il Bello Della Vita: Tema,
Francesco Totti Diploma,
Che Stipendio Ha Myrta Merlino,
Alberi Con Apparato Radicale Profondo,
Frasi Sugli Occhi Azzurri Tumblr,